Art. 2.
(Disposizioni finanziarie).

      1. Le spese relative alle attività dell'UCSi derivanti dall'attuazione della presente legge sono iscritte in una apposita unità previsionale di base, denominata «Spese per l'informazione e la sicurezza dello Stato», quali fondi riservati, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
      2. Il Presidente del Consiglio dei ministri determina, su proposta del Segretario generale del CESIS e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'importo delle somme stanziate ai sensi del comma 1.